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Con la legge n. 68 del 1999 è stata regolamentata l’assunzione delle persone disabili e di seguito vi riportiamo alcuni chiarimenti che sicuramente vi saranno utili per meglio comprendere la sostanza della legge.

Le persone che possono essere assunte da ditte private ed enti pubblici economici devono aver compiuto il 15esimo anno di età, non devono aver raggiunto l’età pensionabile e devono appartenere ad una delle seguenti categorie protette:

  • invalidi civili con invalidità superiore al 45%
  • invalidi del lavoro con invalidità INAIL superiore al 33%
  • non vedenti con assoluta cecità o con una mancanza visiva compresa tra i 9 e i 10 decimi
  • sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio: con minorazioni attribuite dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Persone appartenenti alle categorie protette possono essere assunte direttamente dal datore di lavoro con la modalità definita “chiamata nominativa” oppure mediante una “chiamata numerica” del datore di lavoro al centro per l’impiego che procederà all’assunzione seguendo l’ordine di graduatoria degli elenchi.

L’assunzione attraverso “chiamata nominativa” è obbligatoria e il numero degli assunti con questa modalità varia in percentuale al numero di lavoratori totali occupati in azienda.

La “chiamata nominativa” può essere effettuata da (vedi Art. 3):

  • aziende con un numero minimo di 15 e un massimo di 35 dipendenti (deve essere assunto almeno 1 disabile);
  • aziende con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 (devono essere assunti almeno 2 disabili);
  • aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 (i disabili devono essere almeno il 7% del totale dei dipendenti);
  • partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali, organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
  • polizia, protezione civile e della difesa nazionale (assunzioni solo nei reparti amministrativi).

La “chiamata numerica” può essere effettuata da (vedi Art. 7):

  • aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
  • aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti nella misura del 50% delle assunzioni;
  • aziende che occupano oltre 50 dipendenti nella misura del 60% delle assunzioni.

Quando l’azienda avrà terminato di assumere attraverso la “chiamata nominativa” potrà rivolgersi solo all’ufficio di collocamento indicando il numero e la specializzazione ricercata.

Nel caso in cui non siano disponibili degli invalidi con la specializzazione richiesta, l’ufficio di collocamento invierà quelli con qualifica simile, rispettando comunque la graduatoria presente, non prima di aver addestrato il futuro assunto.

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